Gli elettori italiani saranno chiamati alle urne domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Si tratta di un referendum confermativo, cioè previsto per le modifiche alla Costituzione approvate dal Parlamento, e quindi non richiede il raggiungimento del quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio delle schede.
Il referendum riguarda la riforma costituzionale dell’ordinamento della magistratura, approvata dal Parlamento con l’obiettivo di modificare diversi articoli della Costituzione. Il testo interviene in particolare sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110, introducendo cambiamenti nell’organizzazione e nel funzionamento della magistratura.
Il quesito referendario chiede agli elettori se approvano il testo della legge di revisione costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Votare “Sì” significa approvare la riforma, che in tal caso verrà promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale, con l’adozione delle successive leggi attuative. Votare “No” significa invece respingere la modifica costituzionale, mantenendo l’attuale assetto della magistratura previsto dalla Costituzione.
Tra gli elementi centrali della riforma c’è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Attualmente la Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. La modifica introduce una distinzione più esplicita tra magistratura giudicante e magistratura requirente, cioè tra giudici e pubblici ministeri.
Un’altra novità riguarda il Consiglio superiore della magistratura (Csm). Il sistema attuale prevede un unico Csm, mentre la riforma introduce due consigli distinti: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, con la partecipazione di diritto rispettivamente del Primo presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale della Cassazione.
Cambia anche il sistema di composizione dei due Csm. I membri non verrebbero più eletti, ma estratti a sorte. I consigli sarebbero formati per due terzi da magistrati e per un terzo da componenti laici. I giuristi laici verrebbero sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento, mentre i magistrati sarebbero estratti tra coloro che possiedono i requisiti stabiliti da una legge ordinaria. Il mandato sarebbe di quattro anni e non rinnovabile.
La riforma prevede inoltre che i due Csm non abbiano più competenze disciplinari, che oggi sono affidate a una sezione interna dell’attuale Consiglio superiore della magistratura. Le loro funzioni riguarderebbero principalmente assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni professionali e incarichi dei magistrati.
La competenza disciplinare verrebbe trasferita a un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare. Questo organo sarebbe composto da 15 membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco di giuristi scelti dal Parlamento, sei magistrati giudicanti con almeno vent’anni di attività e tre magistrati requirenti con analoga esperienza.
La maggioranza dei componenti sarebbe quindi costituita da magistrati, ma il presidente della Corte verrebbe eletto tra i membri laici. Anche in questo caso la durata del mandato sarebbe di quattro anni senza possibilità di rinnovo.
Le decisioni dell’Alta Corte disciplinare sarebbero impugnabili solo davanti alla stessa Corte in secondo grado, ma con una composizione diversa rispetto al primo giudizio. Non sarebbe invece possibile il ricorso alla Corte di Cassazione, come avviene oggi.
L’ultimo articolo della riforma stabilisce che, qualora il referendum confermi le modifiche costituzionali, entro un anno dovranno essere approvate le leggi attuative necessarie a rendere operative le nuove norme. Fino a quel momento continuerebbero ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.