Ergastolo senza attenuanti generiche per Filippo Turetta, ritenuto pienamente responsabile dell’omicidio di Giulia Cecchettin. La Corte d’Assise di Venezia, nella sentenza pronunciata il 3 dicembre scorso, ha definito il gesto come «efferato», «risoluto» e mosso da “motivi vili e spregevoli”, legati a un’intolleranza nei confronti dell’autonomia della giovane donna. Un’azione, si legge nelle motivazioni, determinata dal rifiuto dell’imputato di accettare anche le più banali scelte di vita della vittima.
Dopo l’omicidio, Turetta ha agito con freddezza e lucidità, secondo quanto affermato dai giudici. Le operazioni di occultamento del corpo di Giulia, abbandonato in un luogo distante rispetto al teatro del delitto, sono state giudicate “accurate” e dimostrano la volontà di nascondere il cadavere, almeno per ritardarne il ritrovamento. Questi elementi hanno confermato la sussistenza di entrambe le componenti del reato: oggettiva e soggettiva.
Tuttavia, è stata esclusa l’aggravante della crudeltà. Secondo la Corte, non è emerso con sufficiente certezza che Turetta abbia agito con l’intento di infliggere sofferenze gratuite. Il numero elevato di coltellate – 75 in totale – non è stato ritenuto indicativo di una volontà di infierire, ma piuttosto riconducibile a “inesperienza e inabilità”. L’aggressione è stata definita impulsiva, disordinata, priva di una pianificazione volta a massimizzare la sofferenza.
Analizzando le immagini registrate e il comportamento dell’imputato, il collegio giudicante ha evidenziato che i colpi sono stati sferrati in maniera rapida e ravvicinata, come in uno stato di concitazione. La dichiarazione dello stesso Turetta – «mi sono fermato quando ho colpito l’occhio, mi ha fatto troppa impressione» – è stata interpretata come indicativa dell’assenza di volontà di scempio, confermata anche dall’analisi dei punti in cui sono state inferte le ferite.
L’aggressione è durata circa 20 minuti, periodo in cui Giulia ha avuto percezione del pericolo imminente, ma secondo i giudici non è stata dimostrata l’intenzionalità di prolungare la sofferenza a scopo punitivo o sadico. La mancanza di prove dirette sull’intento di arrecare dolore aggiuntivo ha portato alla non applicazione dell’aggravante della crudeltà.
Escluso anche il reato di stalking. Nonostante le azioni di Turetta possano essere considerate oggettivamente persecutorie, la Corte ha ritenuto che non rientrassero nel periodo successivo alla fine della relazione, come richiesto dalla norma. Inoltre, non è emersa nei comportamenti della vittima una condizione concreta di paura o turbamento per la propria incolumità, come evidenziato dalle testimonianze dei familiari e dallo stesso padre di Giulia, che non aveva notato segnali di disagio nei giorni precedenti alla scomparsa.
La condanna all’ergastolo resta comunque pesantemente motivata dalla gravità e dalla risolutezza dell’atto, con una totale esclusione di attenuanti. Secondo la Corte, l’omicidio di Giulia Cecchettin è espressione di un modello di dominio e di sopraffazione che non può essere in alcun modo giustificato o ridotto da attenuanti personali.