Con la sentenza n. 115, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 151 del 2001, nella parte in cui nega il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice che sia genitore intenzionale in una coppia di donne legalmente riconosciute come madri nei registri dello stato civile.
La questione era stata portata all’attenzione della Consulta dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva contestato la natura discriminatoria della norma vigente. Secondo l’impostazione attuale, il congedo obbligatorio di 10 giorni, retribuito al 100%, è riservato esclusivamente ai padri. Ciò comportava l’esclusione automatica della “seconda madre” in una coppia omogenitoriale femminile, nonostante il riconoscimento legale di entrambi i genitori da parte dello Stato.
La Corte ha stabilito che tale esclusione viola il principio di uguaglianza e non tutela adeguatamente l’interesse del minore, che ha diritto alla presenza affettiva e materiale di entrambi i genitori, indipendentemente dal sesso. Il congedo obbligatorio, infatti, non è soltanto una misura a beneficio del lavoratore, ma ha anche una finalità educativa e relazionale che coinvolge direttamente la crescita del bambino.
Questa pronuncia rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali e apre la strada a un aggiornamento normativo più inclusivo. Il riconoscimento del congedo alla madre intenzionale equipara di fatto i diritti dei genitori, rafforzando la parità nell’accesso alle misure di sostegno alla genitorialità.