Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli, è stata interrogata per oltre quattro ore a Brescia ieri. Nonostante avesse il diritto di non rispondere, ha scelto di parlare, inventando risposte senza rischiare conseguenze legali. Questo perché è protetta dall’articolo 384 del codice penale, che stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”.
Chi è considerato prossimo congiunto?
Tradizionalmente, la dottrina escludeva il convivente dal concetto di prossimo congiunto, applicando la non punibilità solo ai coniugi legalmente sposati. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha ribaltato questa visione, riconoscendo anche ai conviventi una protezione simile. Questo cambiamento riflette una nuova concezione di famiglia, influenzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che tutela le famiglie basate su legami affettivi forti e dimostrabili.
Equiparazione tra coniuge e convivente
Oggi, sia il coniuge che il convivente possono astenersi dal testimoniare, come ha fatto Colossi durante le indagini sull’omicidio dello zio Mario. La giurisprudenza attuale equipara il coniuge e il convivente in situazioni di maltrattamenti familiari. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che legami sentimentali e la necessità di mentire per proteggere il convivente rimuovono la pretesa punitiva dello Stato. Questo principio si applica non solo ai coniugi, ma anche ai conviventi che mentono per amore.
Il caso di Antonella Colossi
Antonella Colossi, durante il lungo interrogatorio di ieri, è uscita visibilmente provata ma senza essere iscritta nel registro degli indagati. Questa situazione esemplifica come la legge italiana, grazie all’articolo 384 del codice penale, possa proteggere chi mente per salvaguardare un proprio caro, estendendo questa protezione anche ai conviventi.