Con una nuova circolare congiunta del ministero dell’Interno e della Salute, arriva un chiarimento importante sul nuovo Codice della strada: la sanzione per guida sotto effetto di stupefacenti scatterà solo se è dimostrata l’alterazione psico-fisica al momento della guida. Non basta, dunque, la semplice presenza di tracce di droga nell’organismo per far scattare le pene previste.
La circolare fa chiarezza dopo le polemiche suscitate dalla nuova normativa, che sembrava prevedere sanzioni automatiche per chiunque risultasse positivo a sostanze, anche se consumate giorni prima della guida e senza più effetti attivi. Il testo ministeriale, invece, stabilisce che deve esistere una correlazione temporale precisa tra l’assunzione della sostanza e la condotta alla guida. Solo in presenza di una perdurante influenza sullo stato psico-fisico, infatti, sarà possibile procedere con le sanzioni penali.
Nel dettaglio, il documento ufficiale afferma che l’accertamento della violazione richiede analisi tossicologiche su liquidi biologici, capaci di dimostrare che la sostanza stesse ancora producendo effetti al momento della guida. Ciò significa che non sarà punibile chi ha assunto droghe giorni prima, se gli effetti sono svaniti e non influiscono più sulle capacità di condurre un veicolo.
Le nuove procedure per gli accertamenti
Importanti novità riguardano anche le modalità di verifica. In caso di sospetto, le forze dell’ordine potranno effettuare un test salivare preliminare. Se positivo, si procederà con il prelievo di due campioni di saliva, solo con il consenso del conducente. I campioni dovranno essere conservati a circa 4°C e inviati tempestivamente ai laboratori di tossicologia forense, che dovranno fornire i risultati entro dieci giorni.
Il prelievo delle urine è escluso, poiché non consente di accertare l’effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Le analisi di secondo livello dovranno verificare la presenza di metaboliti attivi, che indicano una reale azione in corso della sostanza. La semplice presenza di metaboliti inattivi non sarà sufficiente per l’incriminazione.
Inoltre, i test approfonditi permetteranno di distinguere tra uso illecito di droghe e assunzione di farmaci a scopo terapeutico, come psicofarmaci o oppiacei prescritti: in questi casi, non è prevista sanzione.
Sanzioni invariate per i casi accertati
Per i conducenti trovati positivi ai test di secondo livello, le pene restano invariate: si va da un’ammenda tra 1.500 e 6.000 euro all’arresto da sei mesi a un anno. A queste si aggiungono le sanzioni accessorie, tra cui la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la possibile confisca del veicolo.
Questo aggiornamento normativo segna un importante passo avanti verso una maggiore precisione e giustizia nell’applicazione delle sanzioni. La circolare delinea con chiarezza i criteri scientifici e giuridici per distinguere chi è effettivamente alla guida sotto effetto di droghe da chi non lo è più, pur avendo residui nel corpo.
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