Da giovedì 22 ottobre sarà possibile utilizzare il riscaldamento negli edifici di Brescia per un massimo di sette ore al giorno. A comunicarlo è il Comune, che richiama le disposizioni adottate in coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia e con gli obiettivi del Piano Aria e Clima.
L’accensione degli impianti dovrà avvenire esclusivamente nella fascia compresa tra le 5 e le 23. Non sarà quindi possibile superare il limite giornaliero stabilito, mentre per la temperatura interna degli ambienti sono previste soglie precise.
Negli edifici residenziali e nella generalità degli ambienti interessati dalle disposizioni, il valore massimo è fissato a 19 gradi, con una tolleranza di ulteriori 2 gradi. Per gli immobili destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il limite scende invece a 18 gradi, sempre con una tolleranza di 2 gradi.
Le misure sono finalizzate a contenere i consumi e a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, senza rinunciare alle esigenze essenziali di riscaldamento durante la stagione più fredda.
Le strutture esentate dal limite delle sette ore
Le disposizioni sulla durata quotidiana di funzionamento non si applicano a diverse categorie di edifici e attività che necessitano di condizioni particolari.
Tra le strutture escluse figurano ospedali, cliniche, case di cura e istituti destinati al ricovero o all’assistenza di minori e anziani. La deroga comprende anche le strutture protette che si occupano dell’assistenza e del recupero delle persone con dipendenze da sostanze e di altri soggetti affidati ai servizi sociali pubblici.
Non sono soggetti al limite orario nemmeno:
- Gli edifici che ospitano scuole materne e asili nido.
- Le piscine e le saune.
- Le sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali, quando non si trovano all’interno di edifici condominiali.
- Gli stabilimenti industriali e artigianali nei quali esigenze tecnologiche o produttive richiedano condizioni specifiche.
- Gli uffici e gli immobili commerciali, limitatamente agli spazi destinati a servizi che devono funzionare senza interruzioni giornaliere.
Le deroghe ai limiti di temperatura
Sono previste eccezioni anche per alcune tipologie di impianti termici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei sistemi di riscaldamento utilizzati.
Le limitazioni sulla temperatura massima non riguardano gli impianti alimentati da calore proveniente da centrali di cogenerazione, che producono contemporaneamente energia elettrica e calore. Sono esclusi anche i sistemi che utilizzano pannelli radianti incorporati nelle strutture murarie.
La deroga interessa inoltre gli impianti al servizio di uno o più edifici dotati di un circuito primario per la produzione di acqua calda sanitaria oppure per mantenere l’acqua alla temperatura necessaria al corretto funzionamento dei circuiti secondari.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
Ulteriori eccezioni riguardano gli impianti centralizzati che servono più unità immobiliari residenziali e assimilate, quando sono dotati di sistemi specifici per la gestione della temperatura.
In particolare, possono essere mantenuti in funzione continuativamente gli impianti provvisti di un gruppo termoregolatore comandato da una sonda esterna e di un programmatore capace di impostare almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. Al di fuori delle sette ore giornaliere consentite, il sistema deve essere regolato per mantenere gli ambienti a 16 gradi, con una tolleranza massima di 2 gradi.
La disciplina prevede inoltre deroghe per gli impianti centralizzati che dispongono, in ciascuna unità immobiliare, di sistemi funzionanti di contabilizzazione del calore e di regolazione autonoma della temperatura. Anche in questo caso, il programmatore deve consentire di impostare almeno due differenti livelli termici nell’arco della giornata.
Per le singole abitazioni sono esclusi dal limite di durata gli impianti dotati di termoregolazione e programmazione giornaliera, in grado di gestire almeno due livelli di temperatura e di spegnere il generatore di calore in base alle necessità dell’utente.
Infine, le deroghe comprendono gli impianti gestiti attraverso contratti di servizio energia, nei quali il corrispettivo è legato al raggiungimento del comfort ambientale entro i limiti previsti dalla normativa. In questi casi, nelle ore esterne alla fascia giornaliera di attivazione consentita, è comunque necessario ridurre la potenza erogata secondo le condizioni stabilite.
Contenimento dei consumi e qualità dell’aria
Le regole comunicate dalla Loggia si inseriscono nelle misure per limitare il consumo di energia e migliorare la qualità dell’aria. Per i cittadini e le attività interessate, sarà quindi importante verificare sia gli orari di funzionamento sia le temperature previste, tenendo conto delle deroghe applicabili alle diverse tipologie di edifici e impianti.
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