La Corte d’Appello dei minorenni di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nel procedimento a carico di Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Le motivazioni della sentenza, depositate nei giorni scorsi, chiariscono la posizione dei giudici sul mancato conferimento della procura per impugnare la condanna.
Secondo la Corte, l’assenza del mandato non rappresenta un semplice vizio formale, ma un elemento sostanziale che indicherebbe una precisa volontà dell’imputato. Per i giudici, infatti, Toffaloni sarebbe stato pienamente consapevole del procedimento a suo carico, come dimostrato dai contatti con la magistratura italiana, dalla nomina di difensori di fiducia e da un interrogatorio svolto a Berna nel 2015.
Da questa ricostruzione deriva la conclusione secondo cui la mancata autorizzazione all’impugnazione della sentenza non può essere interpretata come una semplice dimenticanza o irregolarità procedurale. Al contrario, viene letta come una possibile manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
La Corte ha inoltre respinto le argomentazioni della difesa relative all’applicabilità delle norme introdotte dalla riforma Cartabia nei procedimenti minorili. Secondo i giudici, in assenza di una disciplina specifica, trovano applicazione anche nel rito minorile le regole previste dal codice di procedura penale ordinario.
Marco Toffaloni, ex militante dell’area neofascista veronese, è stato ritenuto responsabile della partecipazione alla fase esecutiva dell’attentato del 1974 in piazza della Loggia, che provocò la morte di otto persone e numerosi feriti. La sua posizione processuale resta al centro di un lungo iter giudiziario che ha attraversato diversi gradi di giudizio.
Le motivazioni depositate chiariscono che, secondo la Corte, la mancata procura si inserisce in un quadro di consapevolezza del procedimento e può essere interpretata come assenza di interesse a proseguire nell’accertamento giudiziario. Una valutazione che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
La decisione non chiude definitivamente la vicenda processuale: il difensore dell’imputato potrà comunque ricorrere in Cassazione, anche in assenza di una nuova procura da parte di Toffaloni, che da anni vive in Svizzera sotto altra identità. Il termine per l’eventuale impugnazione è fissato per i primi di settembre.
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